Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 159/2011Art. 54
Decreto legislativo 159/2011

Art. 54 — Pagamento di crediti prededucibili

ELI /it/decreto-legislativo/2011/09/06/159/art/54parte di Decreto legislativo 159/2011
Art. 54. Pagamento di crediti prededucibili 1. I crediti prededucibili sorti nel corso del procedimento di prevenzione che sono liquidi, esigibili e non contestati, non debbono essere accertati secondo le modalita' previste dagli articoli 57, 58 e 59, e possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, al di fuori del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato. 2. Se l'attivo e' sufficiente e il pagamento non compromette la gestione, al pagamento di cui al comma 1 provvede l'amministratore giudiziario mediante prelievo dalle somme disponibili. In caso contrario, il pagamento e' anticipato dallo Stato. Tuttavia, se la confisca ha ad oggetto beni organizzati in azienda e il tribunale ha autorizzato la prosecuzione dell'attivita', la distribuzione avviene mediante prelievo delle somme disponibili secondo criteri di graduazione e proporzionalita', conformemente all'ordine assegnato dalla legge. 3. Il giudice delegato, con il decreto di autorizzazione di cui al comma 1, indica il soggetto tenuto al pagamento del credito prededucibile.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 159/2011 · fonte Normattiva ↗

← Art. 53 Art. 55 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.