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Decreto legislativo 118/2011

Art. 7 — Modalita' di codificazione delle transazioni elementari

ELI /it/decreto-legislativo/2011/06/23/118/art/7parte di Decreto legislativo 118/2011
Art. 7. Modalita' di codificazione delle transazioni elementari 1. Al fine di garantire l'omogeneita' dei bilanci pubblici, le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, codificano le transazioni elementari uniformandosi alle istruzioni degli appositi glossari. E' vietato: a) l'adozione del criterio della prevalenza; b) l'imputazione provvisoria di operazioni alle partite di giro/servizi per conto terzi; c) assumere impegni sui fondi di riserva.

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