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Decreto legislativo 66/2010

Art. 991 — Mantenimento dell'assistenza sanitaria

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/991parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 991. Mantenimento dell'assistenza sanitaria 1. Ai familiari dei lavoratori richiamati alle armi e' dovuta l'assistenza sanitaria a cura del servizio sanitario nazionale al momento della chiamata o del richiamo alle armi, secondo le disposizioni vigenti. 2. Tale assistenza deve essere erogata ai familiari a carico per tutto il periodo dell'adempimento degli obblighi militari.

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