Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 66/2010Art. 989
Decreto legislativo 66/2010

Art. 989 — Personale assistente di volo

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/989parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 989. Personale assistente di volo 1. Gli assistenti di volo, militarizzati ai sensi dell'articolo 21, sono considerati in congedo richiamati in servizio.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 988 Art. 990 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.