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Decreto legislativo 66/2010

Art. 979 — Impiego dei marescialli dei carabinieri

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/979parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 979. Impiego dei marescialli dei carabinieri 1. I marescialli dell'Arma dei carabinieri promossi a conclusione dei corsi di formazione sono assegnati, secondo il vigente profilo d'impiego, di preferenza alle stazioni per compiervi almeno 2 anni di servizio.

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