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Decreto legislativo 66/2010

Art. 963 — Disposizioni generali

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/963parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 963. Disposizioni generali 1. Agli ufficiali dei Corpi sanitari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e agli ufficiali del comparto sanitario dell'Arma dei carabinieri, ammessi ai corsi di specializzazione presso facolta' universitarie per i quali opera la riserva di posti per esigenze dell'Amministrazione della difesa, si applicano gli articoli seguenti.

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