Decreto legislativo 66/2010
Art. 927 — Speciali limiti di eta' per gli ufficiali dell'Aeronautica militare
Art. 927. Speciali limiti di eta' per gli ufficiali dell'Aeronautica militare 1. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di eta', per gli ufficiali dell'Aeronautica militare, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti: a) 65 anni: generale di squadra e generale di divisione del ruolo normale delle armi; generale ispettore capo del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico; generale ispettore capo e generale ispettore del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato; b) 63 anni: generale di squadra aerea del ruolo naviganti normale; generale di brigata del ruolo normale delle armi; generale ispettore del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico; brigadiere generale del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato; c) 61 anni: generale di divisione aerea del ruolo naviganti normale; colonnello del ruolo normale delle armi; brigadiere generale del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico; colonnello del ruolo normale del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato; colonnello dei ruoli speciali.
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