Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 66/2010Art. 914
Decreto legislativo 66/2010

Art. 914 — Sospensione a seguito di condanna penale

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/914parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 914. Sospensione a seguito di condanna penale 1. La sospensione dall'impiego e' applicata ai militari durante l'espiazione di pene detentive, anche se sostituite in base alle disposizioni dell'ordinamento penitenziario.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 913 Art. 915 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.