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Decreto legislativo 66/2010

Art. 91 — Funzioni di polizia giudiziaria militare

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Art. 91. Funzioni di polizia giudiziaria militare 1. Le Forze armate esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare secondo le disposizioni dettate dai codici penali militari di pace e di guerra e dal presente codice.

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