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Decreto legislativo 66/2010

Art. 902 — Stato di prigionia o di disperso

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/902parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 902. Stato di prigionia o di disperso 1. L'aspettativa di cui all'articolo 884, comma 2, lettera a) e' disposta di diritto. 2. L'aspettativa in questione decorre dal momento della cattura o della dispersione e cessa normalmente con il venir meno della causa che l'ha determinata. 3. Al militare in aspettativa ai sensi del comma 1: a) compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attivita' di servizio; b) e' computato per intero agli effetti della pensione il tempo trascorso in aspettativa.

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