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Decreto legislativo 66/2010

Art. 895 — Attivita' extraprofessionali sempre consentite

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/895parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 895. Attivita' extraprofessionali sempre consentite 1. Sono sempre consentite le attivita', che diano o meno luogo a compensi, connesse con: a) la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) la partecipazione a convegni e seminari; d) incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) la formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione. 2. Le predette attivita' devono comunque essere svolte al di fuori dell'orario di servizio e non condizionare l'adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare.

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