Decreto legislativo 66/2010
Art. 889 — Congedo illimitato
Art. 889. Congedo illimitato 1. Il personale in congedo illimitato puo' essere richiamato in servizio: a) in tempo di pace, per particolari esigenze di carattere operativo ovvero addestrativo delle Forze armate; b) in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, ai sensi dell'articolo 1929, comma 2.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.