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Decreto legislativo 66/2010

Art. 875 — Posizione di stato in servizio permanente

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Art. 875. Posizione di stato in servizio permanente 1. I militari in servizio permanente si trovano in una delle seguenti posizioni: a) servizio permanente effettivo; b) servizio permanente a disposizione, limitatamente agli ufficiali; c) sospesi dall'impiego; d) in aspettativa.

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