Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 66/2010Art. 86
Decreto legislativo 66/2010

Art. 86 — Cassa militare delle ammende

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/86parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 86. Cassa militare delle ammende 1. Presso il Comando degli stabilimenti militari di pena e' istituita una cassa militare delle ammende, nella quale sono versate le somme dovute secondo le disposizioni della legge penale militare. 2. Le somme come sopra versate sono destinate, in relazione ai condannati militari, a scopi analoghi a quelli indicati nelle disposizioni di ordinamento penitenziario comune. 3. Il funzionamento della predetta cassa, la gestione dei fondi relativi e le loro erogazioni sono disciplinate con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 77. Sulla specifica materia e' necessario il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 85 Art. 87 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.