Decreto legislativo 66/2010
Art. 830 — Contingente per la Banca d'Italia
Art. 830. Contingente per la Banca d'Italia 1. E' costituito un contingente di ufficiali, sottufficiali e graduati dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 2.000 unita', per l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e scorta di valori della Banca d'Italia. Il predetto contingente e' cosi' determinato: a) colonnelli: 1; b) tenenti colonnelli e maggiori: 3; c) ufficiali inferiori: 3; d) ispettori: 232; e) sovrintendenti: 91; f) appuntati e carabinieri: 1.670. 2. Il predetto contingente e' posto in soprannumero all'organico dell'Arma dei carabinieri stabilito dalla sezione precedente. 3. Gli assegni, le competenze accessorie e le indennita' comunque spettanti al personale effettivamente impiegato nei limiti massimi fissati dal comma 1, nonche' ogni altro elemento di onere connesso al servizio di vigilanza e scorta valori, sono a carico della Banca d'Italia.
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