Decreto legislativo 66/2010
Art. 823 — Organici dei generali e dei colonnelli
Art. 823. Organici dei generali e dei colonnelli 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti: a) generali di corpo d'armata: 10; b) generali di divisione: 21; c) generali di brigata: 64; d) colonnelli: 386.
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