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Decreto legislativo 66/2010

Art. 81 — Separazione dei detenuti secondo il grado

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Art. 81. Separazione dei detenuti secondo il grado 1. Nelle carceri giudiziarie militari, gli ufficiali sono tenuti separati dai sottufficiali e questi ultimi dai graduati e militari di truppa. 2. Gli ufficiali sono tenuti separati fra loro, secondo il grado che rivestono.

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