Decreto legislativo 66/2010
Art. 793 — Iscrizione in ruolo
Art. 793. Iscrizione in ruolo 1. Per il personale ufficiali, sottufficiali e graduati, l'iscrizione in ruolo si ha con l'atto di nomina nel grado o negli altri casi stabiliti dal presente codice. 2. Per i militari di truppa l'iscrizione in ruolo si ha: a) con l'atto di arruolamento, per coloro che sono obbligati al servizio militare; b) con l'atto di incorporazione per il personale volontario.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.