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Decreto legislativo 66/2010

Art. 780 — Sospensione dalla nomina a vice brigadiere

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/780parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 780. Sospensione dalla nomina a vice brigadiere 1. La nomina a vice brigadiere e' sospesa, fino al cessare delle cause impeditive, per coloro che, pur se giudicati idonei al termine del corso, si trovano in una delle seguenti condizioni: a) sono rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo; b) sono sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato; c) sono sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado; d) si trovano in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.

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