Decreto legislativo 66/2010
Art. 772 — Sospensione dalla nomina a maresciallo
Art. 772. Sospensione dalla nomina a maresciallo 1. La nomina a maresciallo e' sospesa, fino al cessare delle cause impeditive, per coloro che, pur se giudicati idonei al termine del corso, si trovano in una delle seguenti condizioni: a) sono rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo; b) sono sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato; c) sono sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado; d) si trovano in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.
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