Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 66/2010Art. 768
Decreto legislativo 66/2010

Art. 768 — Stato giuridico dei frequentatori

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/768parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 768. Stato giuridico dei frequentatori 1. Gli ammessi ai corsi per l'accesso al ruolo degli ispettori dei carabinieri: a) se provenienti dal ruolo dei sovrintendenti o da quello degli appuntati e carabinieri, conservano il grado rivestito all'atto dell'ammissione; b) se provenienti dagli allievi carabinieri conseguono la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma; c) se provenienti dagli ufficiali ausiliari dell'Arma, ottengono la commutazione della ferma gia' contratta in ferma quadriennale con decorrenza dalla data di arruolamento e sono nominati carabinieri effettivi; d) se provenienti dai civili, dai militari in servizio oppure in congedo appartenenti ad altre armi o Forze armate, o dal personale appartenente ad altre Forze di polizia, anche a ordinamento civile, conseguono la qualifica di allievo carabiniere e sono promossi con le modalita' e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma. 2. I militari in servizio e in congedo delle Forze armate e quelli in congedo dell'Arma dei carabinieri, nonche' il personale appartenente alle altre Forze di polizia, perdono il grado e la qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 767 Art. 769 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.