Decreto legislativo 66/2010
Art. 747 — Dimissioni dal corso
Art. 747. Dimissioni dal corso 1. Il Ministro della difesa, su proposta del Comandante della scuola di pilotaggio, ha facolta' di dimettere dai corsi gli allievi che, per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o di attitudine a espletare mansioni di navigatore o per motivi disciplinari, sono ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.