Decreto legislativo 66/2010
Art. 738 — Obblighi di servizio
Art. 738. Obblighi di servizio 1. Gli allievi dell'Accademia all'atto dell'ammissione ai corsi sono vincolati a una ferma di tre anni. All'atto della nomina a sottotenente sono vincolati a una nuova ferma di nove anni, che assorbe quella da espletare. 2. Gli ufficiali reclutati nel ruolo speciale, se non gia' in servizio permanente, e quelli nel ruolo normale a nomina diretta, all'atto dell'ammissione ai corsi, sono vincolati a una ferma di tre anni. Al superamento del corso applicativo sono vincolati a una nuova ferma di cinque anni, che assorbe quella da espletare. 3. I vincitori dei concorsi per la nomina a ufficiale del ruolo tecnico-logistico, se non gia' in servizio permanente, sono vincolati a una ferma di sette anni, decorrente dall'inizio del rispettivo corso formativo, che assorbe ogni altra ferma precedentemente contratta.
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