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Decreto legislativo 66/2010

Art. 734 — Corso di applicazione

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/734parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 734. Corso di applicazione 1. Per i sottotenenti del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri che superano i corsi di applicazione il nuovo ordine di anzianita' e' determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste dal regolamento. 2. I sottotenenti che non superano per una sola volta uno dei due anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e se lo superano sono promossi con l'anzianita' attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. I sottotenenti che superano il corso di applicazione con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.

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