Decreto legislativo 66/2010
Art. 723 — Corsi applicativi per ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeron…
Art. 723. Corsi applicativi per ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare 1. I corsi applicativi per gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare hanno durata non inferiore a tre mesi. 2. L'anzianita' relativa dei predetti ufficiali e' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. 3. I frequentatori che non superino i corsi applicativi: a) se provenienti dal ruolo dei marescialli, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; b) se gia' ufficiali ausiliari, completano la ferma eventualmente contratta ovvero sono ricollocati in congedo; c) se provenienti dai frequentatori dei corsi normali, completano la ferma eventualmente contratta ovvero, se ne erano stati prosciolti, sono collocati in congedo; d) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva. 4. I corsi applicativi per gli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri sono disciplinati dall'articolo 736.
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