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Decreto legislativo 66/2010

Art. 721 — Prosecuzione degli studi universitari

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/721parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 721. Prosecuzione degli studi universitari 1. Se il personale militare che frequenta i corsi di diploma universitario, di laurea o di specializzazione, previsti dagli ordinamenti didattici e definiti dalle universita' d'intesa con le accademie militari e gli altri istituti militari d'istruzione superiore, non consegue il titolo universitario nel periodo di frequenza dell'accademia o di altro istituto militare di istruzione superiore, e' consentita la prosecuzione degli studi, con il riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo, anche presso altre universita' che hanno attivato corsi corrispondenti.

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