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Decreto legislativo 66/2010

Art. 710 — Ammissione alle scuole militari

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/710parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 710. Ammissione alle scuole militari 1. Le ammissioni alle scuole militari si effettuano mediante concorso per esami, esclusivamente al primo anno del liceo classico, ovvero al terzo anno del liceo scientifico. 2. Il Ministro della difesa stabilisce ogni anno il numero dei posti da mettere a concorso. Stabilisce, altresi', il numero massimo dei posti che possono essere ricoperti dai giovani di cui all'articolo 714.

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