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Decreto legislativo 66/2010

Art. 628 — Successione e corrispondenza dei gradi degli ufficiali

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/628parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 628. Successione e corrispondenza dei gradi degli ufficiali 1. La successione e la corrispondenza dei gradi degli ufficiali sono cosi' determinate in ordine crescente: a) sottotenente: guardiamarina per la Marina militare; b) tenente: sottotenente di vascello per la Marina militare; c) capitano: tenente di vascello per la Marina militare; d) maggiore: capitano di corvetta per la Marina militare; e) tenente colonnello: capitano di fregata per la Marina militare; f) colonnello: capitano di vascello per la Marina militare; g) generale di brigata: brigadiere generale per le armi e i corpi logistici dell'Esercito italiano; contrammiraglio per la Marina militare; generale di brigata aerea e brigadiere generale per l'Aeronautica militare; h) generale di divisione: maggiore generale per le armi e i corpi logistici dell'Esercito italiano; ammiraglio di divisione e ammiraglio ispettore per la Marina militare; generale di divisione aerea e generale ispettore per l'Aeronautica militare; i) generale di corpo d'armata: tenente generale per le armi e i corpi logistici dell'Esercito italiano; ammiraglio di squadra e ammiraglio ispettore capo per la Marina militare; generale di squadra aerea, generale di squadra e generale ispettore capo per l'Aeronautica militare; l) generale: ammiraglio per la Marina militare. 2. Gli ufficiali dal grado di sottotenente a quello di capitano e corrispondenti sono ufficiali inferiori. I sottotenenti e i tenenti e gradi corrispondenti sono ufficiali subalterni. 3. Gli ufficiali dal grado di maggiore a quello di colonnello e corrispondenti sono ufficiali superiori.

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