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Decreto legislativo 66/2010

Art. 61 — Principi generali in materia di attribuzioni e funzionamento del Consiglio della magistratura militare

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/61parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 61. Principi generali in materia di attribuzioni e funzionamento del Consiglio della magistratura militare 1. Il Consiglio ha, per i magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, ivi comprese quelle concernenti i procedimenti disciplinari, sostituiti al Ministro della giustizia e al procuratore generale presso la Corte di Cassazione, rispettivamente, il Ministro della difesa e il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione. 2. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e per la loro validita' e' necessaria la presenza di almeno tre componenti, di cui uno elettivo. A parita' di voti prevale il voto del presidente. 3. Il Consiglio dura in carica quattro anni.

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