Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 66/2010Art. 602
Decreto legislativo 66/2010

Art. 602 — Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/602parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 602. Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace 1. L'onere derivante dalla corresponsione delle provvidenze di cui all'articolo 1906, a carico del Ministero dell'economia e delle finanze, e' valutato in euro 598.057,00 annui a decorrere dal 1994.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 601 Art. 603 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.