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Decreto legislativo 66/2010

Art. 587 — Oneri per il trattamento economico al personale del servizio di assistenza spirituale

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/587parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 587. Oneri per il trattamento economico al personale del servizio di assistenza spirituale 1. L'onere per il trattamento economico di attivita' e di quiescenza dell'Ordinario militare, del Vicario generale militare e degli ispettori, e' a carico dell'Amministrazione della difesa; per i cappellani militari, l'onere per il trattamento economico di attivita' e' a carico dell'Amministrazione presso cui gli stessi cappellani sono impiegati, quello di quiescenza e' a carico dell'Amministrazione della difesa.

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