Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 66/2010Art. 58
Decreto legislativo 66/2010

Art. 58 — Uffici del pubblico ministero

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/58parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 58. Uffici del pubblico ministero 1. La Procura generale militare presso la Corte di Cassazione e' composta: a) dal procuratore generale militare della Repubblica, magistrato militare con funzioni direttive superiori requirenti di legittimita', scelto tra i magistrati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 6; b) da due sostituti procuratori generali militari, magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4. 2. La Procura generale militare presso la Corte militare di appello e' composta: a) da un procuratore generale militare della Repubblica, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 5; b) da un avvocato generale militare, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 4; c) da sostituti procuratori generali militari, magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2. 3. La Procura militare presso il Tribunale militare e' composta: a) da un procuratore militare della Repubblica, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 3; b) da sostituti procuratori militari della Repubblica, magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 1.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 57 Art. 59 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.