Decreto legislativo 66/2010
Art. 560 — Ordinamento giudiziario militare
Art. 560. Ordinamento giudiziario militare 1. Gli oneri derivanti dalle disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare di cui al libro I, titolo III, capo VI, sezione I, gravano su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.
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