Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 66/2010Art. 544
Decreto legislativo 66/2010

Art. 544 — Sostegno logistico dei contingenti impiegati in missioni internazionali

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/544parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 544. Sostegno logistico dei contingenti impiegati in missioni internazionali 1. Per soddisfare le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi necessari per il sostegno logistico dei contingenti delle Forze armate impiegati in missioni internazionali, o in qualunque modo connessi con tali esigenze, e' autorizzato il ricorso, in caso di necessita' e urgenza, alla Nato Maintenance and Supply Agency, sulla base di accordi quadro appositamente stipulati e nell'ambito dei fondi stanziati per tali esigenze. 2. Il ricorso alla NATO Maintenance and Supply Agency previsto dal comma 1 e' esteso agli approvvigionamenti di beni e servizi comunque connessi al sostegno logistico dei contingenti delle Forze armate impiegati in operazioni fuori dal territorio nazionale condotte sotto l'egida dell'ONU o di altri organismi sovranazionali.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 543 Art. 545 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.