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Decreto legislativo 66/2010

Art. 525 — Competenza dei tribunali militari

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Art. 525. Competenza dei tribunali militari 1. Se i reati previsti dagli articoli 517 e 523 sono commessi in tempo di guerra, la competenza spetta ai tribunali militari; quando il giudice ritenga di infliggere la sola pena pecuniaria, puo' provvedersi con decreto penale, secondo le disposizioni del codice penale militare di pace.

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