Decreto legislativo 66/2010
Art. 5 — Organi ausiliari
Art. 5. Organi ausiliari 1. Il Consiglio, nello svolgimento delle sue attribuzioni, puo' avvalersi del Comitato interministeriale per la programmazione economica, del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Istituto centrale di statistica, degli organi consultivi delle Forze armate e dello Stato.
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