Decreto legislativo 66/2010
Art. 445 — Alterazione dello stato di immobili o aziende requisiti
Art. 445. Alterazione dello stato di immobili o aziende requisiti 1. Chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorita' che ha ordinato la requisizione, altera o modifica, in qualsiasi modo, lo stato degli immobili, aziende o stabilimenti requisiti, e' punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a euro 516,00. 2. Nei casi piu' gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti di cui al comma 1.
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