Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 66/2010Art. 435
Decreto legislativo 66/2010

Art. 435 — Miglioria senza alterazione del bene

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/435parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 435. Miglioria senza alterazione del bene 1. Se, in seguito a nuove opere, l'immobile, l'azienda o lo stabilimento requisito e' aumentato di valore, senza alterare la primitiva struttura in rapporto alla destinazione che l'immobile, l'azienda o lo stabilimento aveva al momento della requisizione, l'avente diritto non puo' opporsi a ricevere la cosa requisita ed e' tenuto a corrispondere all'erario la somma minore tra lo speso e il migliorato. A tale scopo, l'amministrazione che ha proceduto alla requisizione determina detta somma, indicando la somma spesa e quella che l'amministrazione dichiara corrispondere all'effettiva miglioria. Il provvedimento e' comunicato all'avente diritto.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 434 Art. 436 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.