Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 66/2010Art. 432
Decreto legislativo 66/2010

Art. 432 — Restituzione degli immobili, delle aziende e dei stabilimenti

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/432parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 432. Restituzione degli immobili, delle aziende e dei stabilimenti 1. Appena cessata la necessita' che aveva determinata la requisizione, gli immobili, le aziende o stabilimenti sono senza indugio restituiti.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 431 Art. 433 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.