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Decreto legislativo 66/2010

Art. 425 — Indennita' per cose indispensabili per l'esercizio di industrie, commercio, professioni

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/425parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 425. Indennita' per cose indispensabili per l'esercizio di industrie, commercio, professioni 1. Se la cosa requisita in uso e' mezzo indispensabile per l'esercizio di un'industria, di un commercio o di una professione e non puo' essere prontamente e facilmente sostituita, ovvero e' troppo onerosa la sostituzione, e' corrisposta, per una volta sola, oltre l'indennita' per l'uso della cosa, un'indennita' supplementare proporzionata alla presumibile durata della requisizione e, in nessun caso, eccedente l'importo di un'annualita' dell'interesse legale sul valore venale della cosa.

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