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Decreto legislativo 66/2010

Art. 420 — Indennita'

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/420parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 420. Indennita' 1. Per ogni requisizione e' corrisposta una giusta indennita' che e' liquidata dall'autorita' procedente, secondo i criteri stabiliti dagli articoli della presente sezione. 2. Il pagamento dell'indennita' e' effettuato senza indugio; quando non si possa determinare l'indennita' al momento della requisizione, l'autorita' procedente puo' disporre il pagamento di una somma a titolo di acconto.

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