Decreto legislativo 66/2010
Art. 415 — Requisizioni per la Marina militare e per l'Aeronautica militare
Art. 415. Requisizioni per la Marina militare e per l'Aeronautica militare 1. Alle requisizioni interessanti unita' e servizi della Marina militare e dell'Aeronautica militare, dislocati nella zona delle operazioni, possono provvedere, rispettivamente, i competenti Comandi mobilitati della Marina militare e dell'Aeronautica militare retti da ammiragli o da generali, previi accordi con i comandi di grandi unita' dell'Esercito italiano competenti sul territorio ove le requisizioni si effettuano, e sotto il controllo dell'alto comando dell'Esercito italiano.
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