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Decreto legislativo 66/2010

Art. 412 — Esecuzione d'ufficio

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/412parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 412. Esecuzione d'ufficio 1. In caso di inosservanza degli ordini di requisizione, l'autorita' puo' provvedere d'ufficio all'esecuzione degli ordini medesimi, salva l'applicazione delle sanzioni penali. 2. Ai fini di tale esecuzione, l'autorita' puo' accedere, sia di giorno sia di notte, anche in luoghi chiusi, facendo, all'occorrenza, forzare le porte esterne e interne. 3. Negli atti di esecuzione d'ufficio e' necessario l'intervento del sindaco, o di un suo delegato, e la presenza di due testimoni da esso designati. 4. Dell'esecuzione d'ufficio e' redatto processo verbale, in duplice originale, di cui uno e' rimesso al sindaco.

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