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Decreto legislativo 66/2010

Art. 409 — Rilascio della ricevuta

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/409parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 409. Rilascio della ricevuta 1. L'autorita' che esegue le requisizioni rilascia senza indugio agli interessati ricevuta scritta del bene requisito. 2. La ricevuta, distaccata da apposito registro, contiene le seguenti indicazioni: a) autorita' che ha ordinato la requisizione; b) descrizione sommaria del bene requisito; c) data e firma. 3. La ricevuta indica l'importo dell'indennita' dovuta per il bene requisito. Se cio' non e' possibile, e' emanato successivamente l'ordine di pagamento con l'indicazione dell'importo anzidetto.

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