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Decreto legislativo 66/2010

Art. 399 — Denuncia obbligatoria

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Art. 399. Denuncia obbligatoria 1. Le autorita' competenti a ordinare la requisizione possono imporre a coloro, che detengono a qualunque titolo cose requisibili, l'obbligo di denunciarne la quantita', con le modalita' e nei termini che saranno di volta in volta stabiliti.

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