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Decreto legislativo 66/2010

Art. 385 — Poteri dell'autorita' nella requisizione di aziende

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/385parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 385. Poteri dell'autorita' nella requisizione di aziende 1. Nei casi di requisizione di aziende e stabilimenti, miniere e cave, impianti elettrici, linee di comunicazione, legnami, l'autorita', che ha emanato l'ordine di requisizione puo' assumere direttamente la gestione dell'azienda o dello stabilimento, ovvero provvedervi per mezzo della persona che ne aveva l'esercizio al momento della requisizione, o di altra persona, ente o ufficio. 2. Puo' anche eseguire opere occorrenti a mantenere e, se necessario, ad aumentare l'efficienza dell'azienda o dello stabilimento o dare all'azienda o allo stabilimento una destinazione diversa da quella che aveva al momento della requisizione. 3. La requisizione puo' essere estesa anche alle prestazioni di tutto o di parte del personale addetto all'azienda o allo stabilimento. 4. Fuori del caso previsto dal comma 3, tutti coloro che in qualita' di dirigenti, impiegati o lavoratori manuali, sono destinati dalle aziende o dagli stabilimenti al servizio requisito, hanno l'obbligo di prestare la loro opera.

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