Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 66/2010Art. 377
Decreto legislativo 66/2010

Art. 377 — Dispensa dalla requisizione

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/377parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 377. Dispensa dalla requisizione 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, possono essere stabilite dispense da requisizione, relativamente a determinati beni o categorie di beni, per imprescindibili bisogni dell'industria, dell'agricoltura, del commercio o per altre necessita'.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 376 Art. 378 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.