Decreto legislativo 66/2010
Art. 377 — Dispensa dalla requisizione
Art. 377. Dispensa dalla requisizione 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, possono essere stabilite dispense da requisizione, relativamente a determinati beni o categorie di beni, per imprescindibili bisogni dell'industria, dell'agricoltura, del commercio o per altre necessita'.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.