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Decreto legislativo 66/2010

Art. 371 — Categorie generali dei beni requisibili

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Art. 371. Categorie generali dei beni requisibili 1. Sono requisibili: a) le cose immobili e mobili, comprese le aziende; b) le invenzioni; c) i servizi individuali e collettivi. 2. Sotto la denominazione di beni, si intendono compresi le cose, le invenzioni, e i servizi indicati nel comma 1.

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