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Decreto legislativo 66/2010

Art. 341 — Opere per le quali occorre l'autorizzazione dell'autorita' militare

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/341parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 341. Opere per le quali occorre l'autorizzazione dell'autorita' militare 1. E' vietato procedere a costruzioni ferroviarie, e a lavori minerari, idraulici, elettrici (ivi comprese le linee di trasporto di energia elettrica, le linee telegrafiche e telefoniche, ecc.), alla costruzione di linee teleferiche, ad attivazione di cave, a qualsiasi uso di grotte e cavita' sotterranee, nonche' al disboscamento, senza autorizzazione dell'autorita' militare. 2. Tale autorizzazione occorre anche per lavori di altra specie come strade, edificazioni, depositi e cumuli di materiale in genere, elevazioni, scavi e demolizioni, se essi superano i limiti da fissarsi con le norme regolamentari. 3. Le grotte e cavita' sotterranee sono ritenute esistenti nei comuni di cui al presente capo, quando si estendono in essi, senza riguardo al luogo dove e' sita la loro entrata.

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