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Decreto legislativo 66/2010

Art. 321 — Contenuto delle limitazioni

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/321parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 321. Contenuto delle limitazioni 1. Le limitazioni possono consistere nel divieto di: a) fare elevazioni di terra o di altro materiale; b) costruire condotte o canali sopraelevati; c) impiantare condotte o depositi di gas o liquidi infiammabili; d) scavare fossi o canali di profondita' superiore a 50 cm.; e) aprire o esercitare cave di qualunque specie; f) installare macchinari o apparati elettrici e centri trasmittenti; g) fare le piantagioni e le operazioni campestri che sono determinate con il regolamento. 2. Le limitazioni possono anche consistere nel divieto di: a) aprire strade; b) fabbricare muri o edifici; c) sopraelevare muri o edifici esistenti; d) adoperare nelle costruzioni alcuni materiali.

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